Il Testo Unico Edilizia: la storia e norme collegate

Il Testo unico dell’edilizia DPR 380/2001 è in vigore dal 2001.

Negli anni ha subìto molte modifiche, elaborate con l’obiettivo di semplificare l’iter dei procedimenti. Il D.lgs. 301/2002 ad esempio ha modificato la procedura per il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, la disciplina per la realizzazione di interventi con Super-Dia (oggi Scia alternativa al permesso di costruire) e l’iter per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

 

 

Un impatto abbastanza forte sul Testo unico dell’edilizia lo ha esercitato anche la Legge 326/2003 sul condono edilizio, che per evitare l'abbattimento di una serie di opere abusive ha rivisto la vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia e la disciplina sulle sanzioni.

 

 

Il DL “Incentivi” 40/2010 ha introdotto tre tipi di interventi di edilizia libera, per i quali è necessaria solo la comunicazione di inizio lavori (CIL) o la presentazione di una relazione tecnica. Tra gli interventi liberalizzati spiccano la manutenzione straordinaria, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne.

 

 

Con il DL 78/2010 è poi arrivata la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, che ha sostituito la Dia e ha permesso l’avvio del cantiere nello stesso giorni di presentazione della domanda, senza dover più aspettare 30 giorni.

 

 

Sempre nello stesso anno, il Dpr 160/2010 ha introdotto il Suap, Sportello unico delle attività produttive, unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive, di prestazione di servizi e agli interventi di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento di impianti produttivi.

 

 

Il DL 83/2012 ha introdotto in seguito il SUE, Sportello unico dell’edilizia, unico punto di accesso per tutti i nulla osta e pareri necessari al rilascio del permesso di costruire, e ha modificato ancora il procedimento per il rilascio del permesso di costruire stabilendo che se entro 60 giorni non intervengono le intese e i nulla osta il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi.

 

 

C’è stato in seguito il Decreto del Fare (DL 69/2013) che ha introdotto la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di sagoma, salvo nel caso di immobili vincolati.

 

 

 

Ricordiamo inoltre il decreto “Sblocca Italia” (DL 133/2014) che ha semplificato le procedure per la realizzazione di interventi all’interno delle unità immobiliari. La norma ha stabilito non solo che i lavori di manutenzione straordinaria che consistono nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari possono essere realizzati con Comunicazione di inizio lavori (Cil), anziché con Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ma anche che i lavori possono comportare la variazione delle superfici delle singole unità e del carico urbanistico, a condizione di non modificare la volumetria.

 

 

Con la riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015) poi, si è arrivati ad un sistema di moduli edilizi unificati sul territorio nazionale per rendere più agevole l’attività dei professionisti.

 

 

Si pensi anche alla modifica della definizione di intervento di restauro e risanamento conservativo, introdotta con la Manovrina 2017 (Legge 96/2017), che ha reso più facili i cambi di destinazione d’uso nei centri storici, mettendo fine a contrasti interpretativi sul Testo unico.